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Pazza idea: cacciare la Russia dall’Onu. Impossibile? Sì, ma…

La Russia, dopo la cruenta invasione dell’Ucraina, può essere espulsa o sospesa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ?

L’ingiustificata e violenta invasione dell’Ucraina da parte della Russia insieme alle ripetute condotte illecite dei suoi militari con rilievo di crimini di guerra è un atto che, di fatto, esclude la Russia dal consesso civile e dalla civile convivenza tra Stati.

Le ripetute violazioni da parte della Repubblica Russa dei principi fondanti dello Statuto delle Nazioni Unite (organismo nato nel 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale per garantire la pace, la stabilità, lo sviluppo e la sicurezza nel mondo) sollevano la delicata questione dell’esistenza e della permanenza in capo alla stessa dei requisiti necessari ad attuare i fini delle Nazioni Unite; tra i quali figurano “salvare le future generazioni dal flagello della guerra”, “ vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato”, “mantenere la pace e la sicurezza internazionale” ed “assicurare, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune” nonché degli specifici requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per la partecipazione al Consiglio di Sicurezza.

Fini e principi che appaiono difficilmente conciliabili con l’attuale persistente condotta belligerante intrapresa dalla Repubblica Russa nei confronti dell’Ucraina e con la dichiarata volontà di conquista che la accompagna. Come noto, l’organo esecutivo delle Nazioni Unite è il Consiglio di Sicurezza la cui attuale struttura (che include cinque membri Permanenti) riflette equilibri internazionali ormai largamente superati dai tempi e dai fatti, ovvero i Paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, espressione della divisione del mondo nel 1945 dopo il vertice di Yalta.

A seguito degli accordi di Yalta anche la Repubblica Russa è dunque uno dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con diritto di veto, il che ne aumenta grandemente il ruolo e le responsabilità ma ne rende assai più gravi le violazioni. Interessante osservare che nel Consiglio di Sicurezza siedono a turno altri dieci paesi, membri non permanenti, che vengono scelti ogni due anni “avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”. Si tratta di un principio essenziale dal punto di vista soggettivo ed oggettivo che, a fortiori deve dunque essere applicato per analogia anche ai Membri Permanenti “garanti” dell’ordine mondiale dei quali si presume un particolare maggior contributo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Le decisioni del Consiglio di Sicurezza sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale devono essere compresi i voti favorevoli dei Membri permanenti che hanno pertanto un diritto di veto. Alla luce di questo è interessante valutare, da un punto di vista prettamente giuridico e tecnico. La sussistenza in capo alla Repubblica Russa della condivisione dei fini generali delle Nazioni Unite e dei requisiti specifici previsti per fare parte del Consiglio di Sicurezza e pertanto accertare se, attraverso numerosi ed univoci comportamenti concludenti la Repubblica Russa non abbia di fatto tradito i primi e gravemente violato i secondi e comprenderne le conseguenze in relazione allo status di Paese membro delle Nazione Unite.

Non si tratta di una ipotesi di scuola, l’Articolo 6 dello Statuto delle Nazioni Unite prevede che “un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.” Questa norma si riferisce però alla espulsione di un membro dall’Organizzazione stessa e non al fatto della rimozione di un membro permanente dal Consiglio di Sicurezza, fattispecie che non è stata espressamente prevista e di cui lo Statuto dell’Onu non fa in realtà alcuna menzione.

Pertanto, invocando e dimostrando l’infrangimento dei principi di pace e non aggressione della Carta dell’Onu la espulsione dal Consiglio di Sicurezza sarebbe tecnicamente impossibile, mentre al contrario la ben più grave sanzione dell’espulsione di un Paese dall’intera organizzazione delle Nazione Unite sarebbe possibile sulla base di quanto disposto dall’articolo 6. I numeri in Assemblea ci sarebbero, vista anche la mozione contro l’invasione dell’Ucraina che è stata votata a larghissima maggioranza dall’Assemblea nei giorni scorsi ma che non è vincolante.

Questo percorso sembra irrealistico e giuridicamente improbabile proprio alla luce delle previsioni dello stesso Articolo 6. Infatti si prevede che il voto dell’Assemblea Generale sull’espulsione di un Paese membro deve avvenire su proposta del Consiglio di Sicurezza che né necessaria condizione antecedente ed è probabile che la Russia porrebbe il veto a uno scenario simile. C’è però un percorso alternativo che viene evocato dall’Ucraina.

Si tratta di una interpretazione legata alle modalità di ammissione della Repubblica Russa che è entrata a far parte dell’Onu nel 1991, dopo la dissoluzione dell’Urss, senza un voto dell’Assemblea. Si è trattato di un meccanismo automatico, che ora però viene contestato in particolare dall’Ucraina. Nello Statuto dell’Onu, infatti, si fa riferimento ancora all’Urss, e ovviamente non all’attuale Russia, perché lo Statuto non è stato mai modificato in tal senso. Dunque, è ancora l’Unione Sovietica a essere indicata tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e non la Russia.

La questione si pone anche sulla base di un precedente per il trattamento riservato alla Repubblica Popolare Cinese, che nel 1971 ha preso il posto della Repubblica di Cina. In tale circostanza non vi fu alcun automatismo e fu con provvedimento formale l’Assemblea a riconoscere ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese come legittima espressione e rappresentante della Cina alle Nazioni Unite. Pertanto, secondo questa interpretazione anche la Russia, subentrata alle Nazioni Unite al posto dell’Urss senza alcun provvedimento formale di ammissione, dovrebbe ora sottoporsi retroattivamente al voto di ammissione dell’assemblea dell’Onu. E così, alla luce dei tragici fatti ucraini, potrebbe essere espulsa.

Si tratta però di interpretazione che stride con alcuni principi fondamentali del diritto. Una ammissione di fatto, anche se tacita era infatti certamente avvenuta e mai contestata o opposta ed un eventuale vizio di forma è probabilmente stato sanato del continuo e pacifico riconoscimento ultraventennale del ruolo della Repubblica Russa subentrata alla disciolta Urss da parte di tutti i membri aderenti dell’Organizzazione. Sul tema non vi sono riferimenti specifici nello Statuto e ora appare giuridicamente e politicamente molto complesso pensare di mettere una simile votazione all’ordine del giorno dell’Assemblea.

La Russia può davvero essere espulsa dal Consiglio di Sicurezza o dalle Nazioni Unite? Questo scritto vuole essere soltanto una semplice provocazione ed in quanto tale forse destinata a stimolare la fantasia di studiosi, internazionalisti e soprattutto di politici per i quali si preannuncia il confronto con uno scenario delicato, pericoloso e senza precedenti destinato in ogni caso a modificare profondamente le relazioni internazionali come si sono sviluppate negli ultimi decenni.

Tuttavia questa vicenda sta improvvisamente rivoluzionando in un attimo tutto, equilibri geopolitici radicati da decenni, convenzioni e diritto internazionale, rapporti ed alleanze tra Stati, venir meno (per ora verbale) del tabù nucleare, usi del commercio e della finanza mondiale e a seguire i nostri modelli di vita. Ricordiamo che come scriveva Bismarck: “La politica è l’arte del possibile, la scienza del relativo” e dunque non va precluso alcuno scenario perché è chiaro che ormai nulla è definitivo né scontato.