Eutanasia e suicidio assistito, il caso Cappato e i giudici che colmano i vuoti della politica

Pochi giorni fa la corte d’Assiste di Milano, così come richiesto dalla Procura, ha assolto Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio del dj Fabo “perché il fatto non sussiste”. Decisiva è stata la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso settembre.

Una veduta esterna della Corte Costituzionale, Roma 29 gennaio 2013.
ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Chiamato a pronunciarsi sulla specifica questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del giudizio di merito in essere innanzi alla predetta Corte di Assise, il giudice costituzionale, in costanza dell’ennesima carenza dell’Italico legislatore, ha pronunciato una sentenza, nello stesso tempo, storica e “coraggiosa”.

Fa d’uopo precisare, e fin da subito, che la decisione in parola non interviene in materia di eutanasia ma sulla diversa fattispecie del suicidio assistito. Ed invero, mentre nel suicidio assistito, il farmaco necessario a procurare l’evento morte viene assunto direttamente ed autonomamente dal malato, nel caso dell’eutanasia il medico ha un ruolo fondamentale perché, nell’ipotesi di eutanasia attiva, somministra direttamente il farmaco necessario a produrre l’evento di che trattasi; in quella passiva, invece, sospende le cure ovvero spegne i macchinari che tengono in vita la persona.

Nel nostro ordinamento giuridico, l’eutanasia attiva, il suicidio assistito e l’aiuto al suicidio sono vietati. L’art. 580, 1° comma, del Codice penale, invero, sancisce che “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima”.

L’eutanasia passiva, invece, dal gennaio del 2018 è regolata dalla legge sul testamento biologico a tenore della quale nessun trattamento sanitario – ivi comprese la nutrizione e l’idratazione artificiali – può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero ed informato della persona interessata che può, per l’effetto, rifiutarsi di sottoporvisi, anche preventivamente, ed anche se questo dovesse procurargli la morte.

La sentenza della Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sul caso Cappato, ha statuito la non punibilità di “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di un paziente, autonomamente e liberamente formatosi”. Quanto innanzi, comunque, soltanto a determinate condizioni. Ed invero, dovrà trattarsi di paziente: 1) tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; 2) affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; 3) pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. 

Nel relativo comunicato, la Corte ha spiegato: 1) di aver subordinato la non punibilità al rispetto della legge sul testamento biologico; 2) che la non punibilità è subordinata anche alla verifica delle condizioni richieste e “delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”. 

All’inerzia ed alla carenza di coraggio delle forze politiche e, quindi del legislatore, ha supplito l’audacia, fervente ed illuminata, dei giudici, insomma. Per quanto si tratti della sentenza “di un caso singolo”, “la tutela della fragilità umana” ha, finalmente, prevalso sul principio della “sacralità della vita”: nelle more di un doveroso intervento da parte del Parlamento, o del legislatore delegato, saranno dunque i giudici a dover giudicare, singolarmente, e caso per caso. Da pochi giorni, però, avranno uno strumento in più per far sì che il diritto, applicato alla realtà, diventi una “giusta giustizia”.