L’ingiusta e illegittima aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e la compatta reazione della comunità internazionale che, in sede ONU, ha condannato fermamente Putin e la sua “operazione militare speciale” costituisce la cornice di riferimento all’interno della quale il Parlamento italiano, a larga maggioranza, ha votato una serie di misure a sostegno dell’Ucraina, compresa la fornitura diretta di armi alla resistenza del popolo aggredito. Da qualche parte, si è levato un coro di proteste contro quest’ultima decisione, tacciata di incostituzionalità per (presunto) contrasto con l’art.11 Cost. e con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali ivi contenuto. Tuttavia, tali proteste sono del tutto infondate non solo dal punto di vista umano e morale, ma anche e proprio dal punto di vista costituzionale.
In primo luogo, l’art.11 Cost. cita espressamente il ripudio della guerra di offesa ma non di quella difensiva, che quindi è ammissibile. Non vi è dubbio che, anche a voler ammettere che “l’Italia è in guerra” (al netto della evidente semplificazione), in questa occasione si tratta di una guerra a difesa di un popolo aggredito in violazione del diritto internazionale e quindi costituzionalmente legittima e pienamente lecita. In altre parole, il Costituente, nella sua lungimiranza, pur preferendo- come tutti noi del resto – la via diplomatica, era ben consapevole che la guerra esiste e che è necessario regolamentarla in un quadro di alleanze e relazioni internazionali. Nella sciagurata ipotesi del suo verificarsi l’azione italiana trova quindi legittimazione dal coordinamento con le altre nazioni nelle sedi sovranazionali nell’ambito del diritto internazionale pattizio. Ecco perché l’art.11 Cost. evocato dai “pacifinti” deve essere coordinato con l’art.10 Cost. per il quale “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale riconosciute”.
Nel caso di specie, stante la risoluzione di condanna dell’invasione avvenuta in sede di Assemblea Generale ONU e della esplicita e coerente presa di posizione della Corte dell’Aja (organismi cui l’Italia è legata da specifici trattati) l’invio di aiuti militari all’Ucraina si inquadra perfettamente nellambito di scelte condivise ed è, quindi, costituzionalmente legittimo ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e 11 Cost. Logico che sarebbe auspicabile un più ampio e incisivo potere del Consiglio di Sicurezza ONU ma – come ha fatto rilevare il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli e anche noi, più modestamente, da queste pagine – pesa il diritto di veto esercitato dalla Russia, quale membro permanente, che impedisce ogni seria e concreta azione per porre fine alle ostilità.
In sintesi quindi, l’Italia non è neutrale né ciò è richiesto dalla nostra Costituzione che, pertanto, non può essere strumentalizzata in tal senso dai cosiddetti pacifisti.